Soggiorno in Austria
La Legge austriaca per gli Stranieri, Fremdenpolizeigesetz/Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 2005 prevede la seguente differenziazione nell’ambito dei titoli di soggiorno:
- Visto
- Permesso di insediamento
- Certificato di insediamento
- Permesso di soggiorno
Visto:
- È rilasciato all’estero dalle Ambasciate ovvero dai Consolati Generali
- Durata massima di validità: 6 mesi
- Non prolungabile in Austria
- Non autorizza all’assunzione lavorativa
Permesso di Soggiorno:
Cittadini di Stati terzi (ovvero cittadini di Stati non facenti parte dello Spazio Economico Europeo SEE) che:
- intendono insediarsi in Austria solamente in maniera provvisoria (ad es. scolari, studenti, impiegati quadro di multinazionali) oppure
- che soggiornano permanentemente in Austria senza insediarvisi (ad es. forze lavoro stagionali, inviati commerciali, volontari)
necessitano di un permesso di soggiorno.
Permesso di insediamento:
Questo permesso è previsto per i cittadini di Stati terzi (ovvero cittadini di Stati non facenti parte dello Spazio Economico Europeo SEE) che:
- intendono insediarsi permanentemente in Austria
- hanno in Austria il centro del loro interesse di vita oppure
- sono domiciliati in Austria per l’esercizio di un’attività lavorativa
Certificato di insediamento:
Dal primo gennaio 2003 questo certificato sostituisce il permesso di insediamento a tempo indeterminato, concedendo però più ampi diritti. I cittadini in possesso di certificato di insediamento non hanno solamente la facoltà di soggiornare in Austria a tempo indeterminato, bensì anche di essere assunti a tempo indeterminato ovvero di lavorare quali liberi professionisti previo il rispetto delle disposizioni del codice per le attività lavorative indipendenti, GewO. L’autorizzazione all’occupazione, il permesso di lavoro o il certificato di esonero non sono più necessari!
Il certificato di insediamento è a forma di scheda ed ha un periodo di validità di 10 anni (o di 5 anni per persone al di sotto dei 18 anni).
Il certificato di insediamento è ottenibile su richiesta, previo:
- adempimento dell’accordo di integrazione o non obbligo di adempimento dello stesso (per maggiori informazioni www.help.gv.at).
- soggiorno in Austria di almeno 5 anni con autorizzazione all’insediamento, reddito regolare proveniente da attività autorizzata, oppure
- l’essere il coniuge o il figlio minore di una persona adempiente ai suddetti requisiti e vivente nello stesso nucleo familiare, avente il domicilio principale in Austria da almeno 5 anni, oppure
- l’insediamento in Austria da 5 anni e l’essere, al momento o in passato, soggetto ad obbligo scolastico, oppure
- l’essere membro della famiglia di un cittadino austriaco o di un cittadino di uno Stato aderente allo SEE e l’avere il domicilio principale in Austria da almeno due anni.
Presentazione della domanda:
Per ogni persona:
- Richiesta di rilascio di titolo di soggiorno in lingua tedesca con indicazione del motivo del soggiorno
- 2 fototessere attuali
- Copia del passaporto valido
- Copia dei vecchi passaporti, se sugli stessi risultano titoli di soggiorno per l’Austria
- Busta paga attuale oppure certificato attestante la ricezione di sussidio di disoccupazione, sussidio per le situazioni di emergenza o simili, oppure certificato attestante il reddito da lavoro indipendente
- Autorizzazione attuale di diritto del lavoro (autorizzazione all’occupazione, permesso di lavoro o certificato di esonero)
- Documento comprovante l’alloggio (ad esempio contratto di affitto)
- Estratto della Cassa Mutua competente contenente i dati assicurativi
Attenzione: i certificati stranieri devono essere presentati muniti di traduzione giurata!
Moduli relativi al tema soggiorno sono reperibili all’indirizzo www.help.gv.at
