Armi
La legge austriaca sulle armi del 1996 prevede una suddivisione delle armi da fuoco in 4 categorie:
- Categoria A - Armi da fuoco proibite
- Categoria B - Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
- Categoria C - Armi da fuoco soggette a dichiarazione
- Categoria D - Altre armi da fuoco
Segue breve descrizione dei requisiti necessari all’acquisizione ed alla detenzione delle armi da fuoco rientranti nelle singole categorie.
A- Armi e Materiale da Guerra proibiti
L’Autorità austriaca competente per le armi (Autorità Amministrativa Distrettuale o la Direzione Federale di Polizia) rilascia permessi eccezionali per le armi proibite.
B- Armi da fuoco soggette ad autorizzazione
Appartengono a questa categoria le armi da fuoco corte (pistole e revolver), le armi da fuoco semiautomatiche (fucili a canna liscia automatici, le carabine automatiche, anche armi di piccolo calibro) e i fucili a ripetizione non appartenenti alla categoria materiale da guerra ed armi proibite. Per l’acquisizione e la detenzione è necessario un porto d’armi o un documento di possesso dell’arma.
Porto d’armi:
Autorizza ad acquisire, detenere e condurre con sé armi da fuoco soggette ad autorizzazione, armi da fuoco soggette a dichiarazione ed altre armi da fuoco.
Requisiti : Compimento del 21esimo anno di età, affidabilità e presenza di un motivo valido.
Costi per l’ottenimento: 13 € imposta di richiesta 87 € imposta amministrativa
Documento di possesso dell’arma:
Autorizza ad acquisire e detenere armi da fuoco soggette ad autorizzazione; non autorizza tuttavia a condurre con sé le armi.
Requisiti : Compimento del 21esimo anno di età, affidabilità e motivo valido
Costi per l’ottenimento: 13 € imposta di richiesta 43 € imposta amministrativa
C- Armi da fuoco soggette a dichiarazione
Appartengono a questa categoria i fucili a canna rigata, qualora non rientranti nella categoria A e B. L’acquisizione e la detenzione sono autorizzate, senza documento specifico, per persone che hanno compiuto il 18esimo hanno di età e non sono soggette a proibizione relativa alla detenzione di armi. Tali armi devono però essere dichiarate, entro quattro settimane, presso un commerciante d’armi austriaco.
D- Altre armi da fuoco
In questa categoria rientrano tutte le armi da fuoco a canna liscia non proibite o soggette ad autorizzazione e nemmeno annoverabili nel materiale da guerra (ad esempio i tipici fucili da caccia (a pallini)). L’acquisizione e la detenzione di queste armi da fuoco sono autorizzate, senza documento specifico, per persone che hanno compiuto il 18esimo hanno di età e non sono soggette a proibizione relativa alla detenzione di armi.
Persone con residenza in un altro Stato membro:
Le persone con residenza in un altro Stato membro dell’UE sono autorizzate a portare nel territorio federale austriaco armi da fuoco e munizioni per le stesse, solamente se le armi in questione sono registrate in una Carta Europea d’Arma da Fuoco rilasciata a nome dell’interessato e la conduzione all’estero è stata autorizzata dall’autorità competente.
La richiesta di rilascio di autorizzazione per poter portare in Austria armi da fuoco e munizioni può essere presentata dall’interessato direttamente presso i Servizi Amministrativi oppure presso la Direzione Federale di Polizia. Per la competenza territoriale si considera il luogo previsto per il soggiorno oppure, in caso di transito, la zona di passaggio del confine.
In alternativa, tale richiesta può anche essere presentata attraverso le Autorità di Rappresentanza. In questo caso, la richiesta, insieme alla Carta Europea d’Arma da fuoco del richiedente, è inoltrata all’autorità nazionale competente.
Le seguenti categorie di persone non necessitano di autorizzazione
- Cacciatori con al massimo tre armi da fuoco, escluse le armi da fuoco corte e le munizioni a queste destinate e
- Tiratori sportivi con al massimo tre armi da fuoco e munzioni a queste destinate, sempreché tali armi da fuoco siano registrate in un porto d’armi rilasciato dal Paese di residenza e l’interessato comprovi lo scopo del suo viaggio: manifestazione sportiva o legata alla caccia.
Autorità competente in Italia:
Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza
a) Ufficio per l’Amministrazione Generale
b) Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
c) Area Armi ed Esplosivi
