Animali domestici
Normativa Comunitaria dell’Unione Europea (Regolamento CE/998/2003) relativa alle condizioni di polizia sanitaria per i movimenti a carattere non commerciale di animali domestici in particolare cani, gatti e furetti
- movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione
- movimentazione nel territorio comunitario di animali domestici provenienti da Paesi terzi
1. Movimentazione di cani, gatti e furetti al seguito di viaggiatori dall’Italia verso l’Austria
Condizioni:
cani, gatti e furetti che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso l’Austria devono essere:
- muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’Autorità competente attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e dal quale risulta che - conformemente alla raccomandazione del produttore - è stata eseguita una vaccinazione antirabbica o un richiamo valido, con un vaccino inattivo di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS) ;
- identificati (dopo il 3 luglio 2011, l’identificazione deve avvenire esclusivamente per mezzo di microchip. Tatuaggi apposti anteriormente a tale data sono da considerarsi validi solo se chiaramente leggibili).
2. Disposizioni relative ai movimenti di cani, gatti e furetti da Paesi terzi
Condizioni:
cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi che viaggiano a seguito dei proprietari o responsabili verso l’Austria devono essere:
- accompagnati da un certificato conforme alla decisione 2004/824/CE che deve essere redatto in lingua inglese o tedesca da un veterinario ufficiale e, se richiesto, convalidato dall’autorità competente del paese di spedizione; tale certificato deve essere accompagnato da un documento che attesti la validità della vaccinazione antirabbica;
- identificati. L’identificazione deve avere luogo prima della vaccinazione antirabbica (dopo il 3 luglio 2011, l’identificazione deve avvenire esclusivamente per mezzo di microchip. Tatuaggi apposti anteriormente a tale data sono da considerarsi validi solo se chiaramente leggibili);
- introdotti nel rispetto del limite massimo di cinque animali a persona.
Per ulteriori informazioni sulla movimentazione di animali nel territorio dell’Unione e relativamente ai Paesi terzi, consultare le competenti Autorità italiane (p.e. Ministero della Salute italiano) e le seguenti pagine web del Ministero Federale della Salute austriaco e della Commissione Europea.
